Art. 1 - COSTITUZIONE e SCOPI
- E' costituita una associazone sportiva denominata PALESTRA ATHLON VERONA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.
- L'Associazione ha sede in Verona Via Torricelli n° 27
- L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini sociali attraverso l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, la gestione di corsi e centri di avviamento dello sport, l'organizzazione di manifestazioni sportive e di tornei, la formazione e la preparazione di squadre di lotta, di pesistica, di judo, di karate, di aikido, di ju-jitsu e di sumo ed ogni altra attività sportiva dilettantistica in genere, con le finalità e con l'osservanza delle direttive della Federazione Italiana Pesi Cultura Fisica.
- L'Associazione accetta ed applica lo statuto ed i regolamenti della Federazione Italiana Pesi Cultura Fisica ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.
- Promuove, diffondere e praticare ogni attività sportiva sia dilettantistica che agonistica, con particolare riguardo alla pesistica, alla cultura fisica e alle arti marziali, comprendendovi ogni attività creativa dedicata anche al tempo libero nonché attività culturali e turistiche dirette anche ai portatori di handicap o alle persone svantaggiate dal punto di vista motorio;
- Promuove qualsiasi disciplina atta a perseguire i fini istituzionali nell'interesse dei soci, avente come obiettivo quello di migliorare d/o mantenere l'aspetto fisico, salutare, psicologico e culturale della persona, soprattutto per quella svantaggiata o portatrice di handicap;
- Organizza e rappresenta manifestazioni sportive, spettacoli, gare e promuove attività legate alla capacità motorie dei soci quali danze, giochi di squadra e qualsiasi attività sportiva che si possa esercitare con la palla;
- Promuove attività legate alla rieducazione e riabilitazione motoria, psico-motoria, sociale e assistenziale;
- Promuove qualsiasi attività istituzionale, sia in ambienti chiusi che aperti, sia in locali pubblici che privati;
- Potrà istituire centri estivi ed invernali, centri aperti, ludoteche, centri di accoglienza, centri culturali, con finalità culturali, turistiche e ricreative;
- Potrà gestire palestre, piscine, centri culturali, centri aperti, ludoteche ed altro che si ricolleghi ai fini istituzionali, impianti sportivi e culturali, sia pubblici che privati;
- Potrà organizzare ed attuare qualsiasi attività collaterale alle precedenti quali sale di lettura, sale giochi, bar interni, spacci interni, intrattenimenti musicali, videoteche;
- Potrà organizzare attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche;
- Potrà organizzare e promuovere meetings e convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, corsi educativi;
- Potrà organizzare la formazione professionale di insegnanti, educatori, operatori ed altri sul piano culturale, sportivo, turistico, ricreativo, assistenziale, scolastico;
- Potrà associarsi e/o affiliarsi ad altri organismi sia locali che nazionali, al fine di perseguire gli scopi istituzionali;
- Potrà stampare e diffondere riviste, opuscoli e prontuari, vademecum e comunque ogni altra forma di pubblicazione connessa alle attività sopra elencate;
- Potrà esercitare tutte le altre funzioni che venissero demandare all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione medesima
Art. 2 – PATRIMONIO ed ENTRATE
- il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione dispone delle seguenti risorse:
- dei versamenti effettuati dai soci fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
Può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti di natura commerciale.
- il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità ai propri fini istituzionali.
- L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente. E' comunque facoltà dei soci dell'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
- I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.
Art. 3 – SOCI
- i soci dell'associazione si distinguono in:
- soci fondatori;
- soci effettivi.
- L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'associazione.
- Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione. Il loro numero non deve essere inferiore a nove. La qualifica di socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci effettivi.
- Sono soci effettivi coloro che abbiano domandato di fare parte dell'associazione, nel corso della sua esistenza, per svolgere un'attività sportiva e la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo.
- Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo.
- Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto e i regolamenti sociali e federali e si impegna in particolare:
- ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport;
- a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
- a contribuire alle necessità economiche sociali;
- a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'associazione sportiva.
- Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano per latro le norme relative alla sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
- Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purché la comunicazione sia stata effettuata almeno tre mesi prima.
- In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione, può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo a maggioranza assoluta ratificata dall'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri e, contro la decisione dei medesimi, il collegio arbitrale istituito presso la Federazione.
Art. 4 – ORGANI
- Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 5 – L'ASSEMBLEA dei SOCI
- L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Essa delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
- L'assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi.
- L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relativa relazione del consiglio direttivo. Essa inoltre:
- provvede, entro il 30 aprile del primo anno del quadriennio olimpico, alla elezione del presidente, dei consiglieri e del collegio dei probiviri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò fosse imposto dalla legge;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla Legge;
- L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente.
- L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata avanzata d almeno un terzo dei soci.
- La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento nonché l'ordine del giorno dei lavori.
- Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascuno socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.
- L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, ma non nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.
In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.
Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. - Sono eleggibile alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto federale.
- L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo che verrà assistito da un segretario da lui nominato.
Art. 6 – IL PRESIDENTE
- Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
- Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.
- Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo, corredandolo di idonee relazioni. Cura altresì la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, insieme alle opportune relazioni.
- Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso in cui questi si impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a sette membri tra i quali viene eletto il Presidente e il vicepresidente.
- Il consiglio direttivo dirige e gestisce l'associazione, delibera sulle domande di ammissione o dismissione dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il vicepresidente del consiglio direttivo, approva il rendiconto economico e finanziario, amministra il patrimonio e le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di eccezionale necessità e urgenza dal presidente.
- Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
- Per la validità delle riunioni la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
- Qualora nel consiglio direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il consiglio direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea dei soci.
- Nei casi di dimissioni del presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea. Detta assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal vice presidente.
- Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Art. 8 – IL COLLEGIO DEI PROVIBIRI
- Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall'assemblea dei soci.
- Il collegio dei probiviri è competente a giudicare le controversie di natura giurisdizionale e disciplinare nonché sulle vertenze di qualsiasi tipo tra gli associati.
- I componenti durano in carica, come i consiglieri, per il quadriennio olimpico e non possono far parte degli altri organi direttivi dell'associazione.
- In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più componenti del collegio dei probiviri subentrano nella carica i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione.
- Il collegio dei probiviri esamina e decide con atto motivato i ricorsi presentati nei confronti di singoli associati, di organi associativi, nonché di singoli componenti organi associativi per fatti relativi alle cariche ricoperte.
- L' istruttoria e la decisione conseguente del collegio devono essere concluse entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso. Per casi particolari il presidente può rinviare il termine di ulteriori trenta giorni.
Art. 9 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
- Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
Art.10 – BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTO ECONOMICO e FINANZIARIO
- L'esercizio sociale coincide con l'anno solare chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.
- Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile successivo.
- Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.
Art.11 – AVANZI di GESTIONE
- All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente concesse.
Art.12 – SCIOGLIMENTO
- In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.13 – SANZIONI DISCIPLINARI
- A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
- l'ammonizione;
- la sospensione;
- la radiazione.
- Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal collegio dei probiviri. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.
- Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla federazione tramite il Comitato Regionale competente.
Art.14 – DISPOSIZIONI FINALI
- Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale vigono, se applicabili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile nonché le norme stabilite dal CONI e dalla FIPCF.

